DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 342/1958 - Inclusione dell'abitato di Regalbuto, in provincia di Enna, limitatamente ai quartieri Cappuccini e Sant'Ignazio, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Regalbuto, in provincia di Enna, limitatamente ai quartieri Cappuccini e Sant'Ignazio, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 342 Anno 1958 GU 18.04.1958 Codice 058U0342

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 36588, emesso nell'adunanza del 25 ottobre 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Regalbuto, in provincia di Enna, limitatamente ai quartieri denominati Cappuccini e Sant'Ignazio.