IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, col quale e' stata concessa la esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonche' dalla imposta generale sull'entrata per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo, istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, ai fini dell'insegnamento;
Ritenuta la necessita' di emanare le norme regolamentari dirette a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la difesa;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per le finanze, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i consumi di carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1