DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1439/1957 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 1439 Anno 1957 GU 29.03.1958 Codice 057U1439

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 145. - Agli insegnamenti complementari, comuni a tutte le sezioni del corso di laurea in ingegneria, sono aggiunti quelli di "elettronica" e di "reattori nucleari".
Art. 147. - All'elenco, circa la propedeuticita' degli insegnamenti e dei relativi esami nel corso di laurea in ingegneria, e' aggiunta la propedeuticita' dell'esame di aerodinamica rispetto a quello di aeronautica generale e di aeronautica generale rispetto a costruzioni aeronautiche e a collaudo e manovra degli aeromobili.
Alle scuole di specializzazione e perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta quella di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi con il seguente ordinamento:

Scuola di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi

Art. 363. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi; essa ha sede presso l'Istituto di clinica medica generale ed e' diretta dal direttore della clinica.
Art. 364. - La scuola ha la durata di tre anni.
Art. 365. Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio esclusivo e continuativo presso la clinica medica per tutta la durata degli anni di corso.
Art. 366. - Possono essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di dieci medici per ogni anno.
La scelta dei candidati ammessi al 1° anno di corso sara' fatta all'inizio dell'anno accademico in base ai titoli di studio ed al risultato di una prova scritta di esame che sara' tenuta nell'Istituto di clinica medica.
Una abbreviazione di corso potra' essere concessa su proposta del direttore della scuola, esclusivamente a quei candidati che risultino forniti dei titoli di specializzazione in medicina interna, che dimostrino di aver compiuto servizio effettivo e continuativo per piu' di due anni in qualita' di assistente ordinario o volontario presso gli Istituti di medicina interna dell'Universita' di Napoli, e che documentino con il loro curriculum scientifico di avere gia' una buona preparazione nel campo della medicina interna con particolare orientamento per gli studi di cardiologia.
L'abbreviazione di corso potra' essere, nei casi giustificati, di un anno.
Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
Art. 367. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Anatomia normale e patologica del cuore e dei vasi;
2) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare;
3) Farmacologia;
4) Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare.
2° anno:
1) Semeiotica radiologica dell'apparato cardiovascolare;
2) Elettrocardiografia;
3) Semeiotica strumentale speciale cardiologica e angiologica;
4) Patologia speciale medica dell'apparato cardiovascolare.
3° anno:
1) Clinica delle malattie del cuore e dei vasi;
2) Terapia medica dell'apparato cardiovascolare;
3) Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare.
Art. 368. - I corsi di insegnamento sopraindicati sono tutti obbligatori e saranno completati da corsi di esercitazioni pratiche ed alla fine di ogni anno di corso avranno luogo i relativi esami speciali.
Al termine dei tre anni di corso per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta elaborata nell'Istituto di clinica medica su argomenti di cardiologia o di malattie vascolari e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi ad una Commissione formata da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della scuola.