IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto reale 16 gennaio 1936, n. 238, col quale l'abitato di Sirolo in provincia di Ancona, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato;
Considerato che, a seguito di accertamenti tecnici, e' risultato che il movimento franoso, dal quale e' minacciata una parte del detto abitato, e' di tale estensione e profondita' da rendere priva di efficacia l'esecuzione di normali opere di sostegno e protezione, per cui e' stata riconosciuta l'opportunita' e la convenienza di procedere al trasferimento in nuova sede della zona in frana;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2312, emesso nell'adunanza del 10 dicembre 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane); quello di Sirolo, in provincia di Ancona, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 7 dicembre 1955, vistata dal Ministro Segretario di Stato proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1