Dal 1 agosto 1962, per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate della tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 o successive aggiunte e modificazioni, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, i dazi sono modificati come segue:
Voce n. 39.02-B-I-a (polietilene, ecc.) ........................ 40% Voce n. 39.02-B-VI-a (polistirolo, ecc.) ....................... 40% Voce n. 51.04-A (tessuti di fibre tessili sintetiche) .......... 40% Voce n. 51.04-B (tessuti di fibre tessili artificiali) ......... 40%
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 agosto 1962, per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applicano:
a) il dazio del 40% sul valore per le voci n. 39.02-B-1-a-1,2 (polietilene, ecc.); n. 39.02-B-VI-a-1, 2, 3, 4 (polistirolo, ecc.);
n. 51.04-A-I, n. 51.04-A-II-a, n. 51.04-A-II-b-1, 2 (tessuti di fibre tessili sintetiche); n. 51.04-B-I-a, b, n. 51.04-B-II (tessuti di fibre tessili artificiali);
b) il dazio del 19% sul valore per la voce n. 32.09-A-II-a (pigmenti macinati all'olio).
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.