DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 524/1961 - Modificazioni allo statuto del "Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli", con sede in Udine.

Modificazioni allo statuto del "Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli", con sede in Udine.

Numero 524 Anno 1961 GU 06.07.1961 Codice 061U0524

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1900, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 275, emanato in esecuzione di essa;
Visto il regio decreto 29 settembre 1921, n. 1466, con il quale fu costituito il "Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli" con sede in Udine, e ne fu approvato il relativo statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 830, con il quale e' stato approvato il nuovo testo di statuto consortile;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 21 aprile 1960, con il quale e' stata deliberata la modifica degli articoli 2 e 16 dello statuto succitato;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni dello statuto del "Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli", con sede in Udine, deliberato dall'assemblee dei delegati nella seduta del 21 aprile 1960, il cui testo risulta del seguente tenore:
"Art. 2 (secondo comma). Per il raggiungimento del suo scopo il Consorzio potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie aventi attinenza, con lo scopo sociale ed inoltre potra' prestar e garanzie, avvalli e fideiussioni a favore delle proprie consorziate".
"Art. 16 (secondo comma). Il bilancio annuale sara' compilato e presentato all'assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, colla relazione dei sindaci". Il resto invariato.