DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 515/1961 - Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

Numero 515 Anno 1961 GU 30.06.1961 Codice 061U0515

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-24;515

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

I prezzi, le tasse, le soprattasse e i diritti accessori di ogni genere, attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono aumentati del quindici per cento.
Fanno eccezione i prezzi dei "Biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti", che sono aumentati del dieci per cento.


Art. 2

#

Comma 1

I prezzi in vigore per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati rispettivamente:
a) del dieci per cento per i trasporti a carro.
Per i trasporti tassabili con le classi dalla 601 in poi l'aumento si applica mediante la variazione di due classi nella classificazione attuale;
b) del venti per cento per i trasporti tassati in base alla tariffa ordinaria numero 1 "Colli celeri e spedizioni ordinarie in piccole partite", alla tariffa speciale numero 107 "Giornali e altre pubblicazioni periodiche", e alla tariffa per il trasporto di cose a bagaglio registrato, di cui alla parte seconda, capo VII, delle Condizioni e tariffe.
Il diritto fisso previsto dall'art. 61, paragrafo 5, nonche' le tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, tanto se riguardanti trasporti a carro che in piccole partite, o a bagaglio registrato, sono aumentati del dieci per cento.


Art. 3

#

Comma 1

Alla Tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari - e alla Tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna - sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.


Art. 4

#

Comma 1

Il Ministro per i trasporti provvedera' ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli articoli 1 e 2, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonche' delle tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.


Art. 5

#

Art. 6

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1961.