I prezzi, le tasse, le soprattasse e i diritti accessori di ogni genere, attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono aumentati del quindici per cento.
Fanno eccezione i prezzi dei "Biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti", che sono aumentati del dieci per cento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I prezzi in vigore per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati rispettivamente:
a) del dieci per cento per i trasporti a carro.
Per i trasporti tassabili con le classi dalla 601 in poi l'aumento si applica mediante la variazione di due classi nella classificazione attuale;
b) del venti per cento per i trasporti tassati in base alla tariffa ordinaria numero 1 "Colli celeri e spedizioni ordinarie in piccole partite", alla tariffa speciale numero 107 "Giornali e altre pubblicazioni periodiche", e alla tariffa per il trasporto di cose a bagaglio registrato, di cui alla parte seconda, capo VII, delle Condizioni e tariffe.
Il diritto fisso previsto dall'art. 61, paragrafo 5, nonche' le tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, tanto se riguardanti trasporti a carro che in piccole partite, o a bagaglio registrato, sono aumentati del dieci per cento.
Art. 3
#Comma 1
Alla Tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari - e alla Tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna - sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministro per i trasporti provvedera' ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli articoli 1 e 2, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonche' delle tasse, soprattasse e diritti accessori di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Art. 5
#Comma 1
Restano immutati ed applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1961.