Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Parma in data 2 luglio 1960 e 12 dicembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Il precitato posto e' destinato alla clinica delle malattie nervose e mentali.
Art. 3
#Comma 1
L'Universita' di Parma versera' allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'Ente finanziatore a norma degli articoli 2 e 5 dell'atto aggiuntivo di cui sopra, nonche' le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, un posto di cui al precedente art. 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera', immediatamente dal servizio.
Art. 5
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dell'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.