DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 461/1961 - Istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare alla clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma.

Istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare alla clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma.

Numero 461 Anno 1961 GU 13.06.1961 Codice 061U0461

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;461

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Parma in data 2 luglio 1960 e 12 dicembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

L'Universita' di Parma versera' allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'Ente finanziatore a norma degli articoli 2 e 5 dell'atto aggiuntivo di cui sopra, nonche' le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.


Art. 4

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Comma 1

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, un posto di cui al precedente art. 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera', immediatamente dal servizio.


Art. 5

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dell'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.