E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 23 novembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, in base al decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1172 e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
L'Universita' di Genova versera', allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'Ente finanziatore a norma degli articoli 3 e 4 della convenzione nonche' le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui ai precedente art. 2 verra' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Art. 5
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.