Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa suppletivo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 12 luglio 1960, relativo ai reclami per danni di guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Agli oneri previsti dal Memorandum d'intesa suppletivo indicato nell'articolo precedente sara' fatto fronte con la somma ancora disponibile sul fondo di 950 milioni di lire - piu' i relativi interessi - posto a disposizione della Commissione di conciliazione italo-americana al sensi del punto 2 del Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957, citato nelle premesse.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.