I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 4 febbraio 1949 e 1 aprile 1950, relativi agli operai ed agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di pettini con qualsiasi materia prima fabbricati.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1