Le tariffe ordinarie per le comunicazioni interurbane interdistrettuali di cui al punto b), primo comma, dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, sono sostituite dalle seguenti:
fino a 50 km....................................... L. 132
da oltre 50 km. fino a 100 km.................. " 204
da oltre 100 km. fino a 200 km.................. " 276
da oltre 200 km. fino a 400 km.................. " 348
da oltre 400 km. fino a 600 km.................. " 390
oltre 600 km....................................... " 420
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il numero degli impulsi di cui all'art. 3, punto c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, per stabilire la tariffa di ciascuna comunicazione interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, e' modificato come segue:
fino a 50 km....................................... 13
da oltre 50 km. fino a 100 km.................. 21
da oltre 100 km. fino a 200 km.................. 28
da oltre 200 km. fino a 400 km.................. 35
da oltre 400 km. fino a 600 km.................. 39
oltre 600 km....................................... 42
Art. 3
#Comma 1
Il ritmo degli impulsi di cui al punto c) del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, per stabilire la tariffa di ciascuna comunicazione interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, e' modificato come segue:
fino a 50 km................................secondi 9
da oltre 50 km. fino a 100 km........... " 6
da oltre 100 km. fino a 200 km........... " 4,5 da oltre 200 km. fino a 400 km........... " 3,5 da oltre 400 km. fino a 600 km........... " 3
oltre 600 km................................ " 3
Art. 4
#Comma 1
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, e' sostituito dal seguente:
"Nei giorni festivi e nel periodo dalle ore ventitre' alle ore sette dei giorni feriali, la tariffa per le comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice e' ridotta alla meta' della tariffa normale, al netto della sopratassa di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, che resta invariata".
Art. 5
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 aprile 1961.