I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1950, relativo agli impiegati di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Catanzaro.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1