DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 590/1968 - Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Numero 590 Anno 1968 GU 11.05.1968 Codice 068U0590

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;590

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali l'insegnamento di storia dell'arte orientale e' soppresso.
Nello stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti complementari di:

Storia dell'arte del vicino oriente;
Storia dell'arte del medio ed estremo oriente.

Il presente decreto, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 marzo 1968

SARAGAT

GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 83. - GRECO