E' riconosciuto l'istituto superiore di educazione fisica di Perugia, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Perugia dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico delle amministrazioni della provincia e del comune di Perugia e degli altri enti con esse convenzionati.