Presso l'Universita' degli studi di Pavia e' istituita la facolta' di ingegneria con il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) sette posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
b) dieci posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.
Art. 3
#Comma 1
Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 4
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.
Il biennio propedeutico all'ingegneria, esistente presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pavia passa a far parte integrante della facolta' di ingegneria istituita con il presente decreto.