A decorrere dal 10 agosto 1966 e fino al 31 dicembre 1970, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'art. 4, punto terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1943, n. 1134, e' elevato ali 75 per cento ed e' trasferita al fondo integrazione di cui al menzionato articolo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1