DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1491/1967 - Riordinamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante.

Riordinamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante.

Numero 1491 Anno 1967 GU 19.04.1968 Codice 067U1491

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1491

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, viene aggiunto il seguente terzo comma:
"A decorrere dal 1 ottobre 1966 la scuola tecnica industriale di Chiavari e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Sestri Levante, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica gia' in atto".


Art. 2

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Comma 1

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, e' sostituito dal seguente:
"Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato".
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale);
meccanico riparatore di automezzi (triennale).
Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b. t. (triennale);
riparatore apparecchi radio (triennale).


Art. 3

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Comma 1

Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1702, si applica con effetto dal 1 ottobre 1966 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Chiavari derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica per l'industria e l'artigianato, relativamente all'inquadramento nelle carriere corrispondenti.


Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1966.
La maggior spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.