DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 320/1966 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 320 Anno 1966 GU 01.06.1966 Codice 066U0320

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20° aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facolta' e' aggiunto il seguente comma: "Gli esami biennali possano essere sostenuti in due prove annuali distinte anche per i corsi di laurea in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne".
Le Scuole di perfezionamento in "Otorinolaringoiatria", in "Patologia generale" ed in "Neurologia e psichiatria" mutano denominazione in quella di "Scuola di specializzazione".
Art. 432, relativo alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami verranno sostenuti secondo quanto annualmente stabilito dal manifesto della Scuola".
Art. 444, relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e psichiatria, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
Anatomia clinica del sistema nervoso (1° anno);
Istologia e istopatologia del sistema nervoso (1° anno);
Semeiotica neurologica (1° anno e 2° anno);
Semeiotica psichiatrica (1° e 2° anno);
Esami di laboratorio (1° anno);
Psicologia psicopatologia dell'eta' evolutiva (2° anno);
Neurofisiologia e fisiopatologia (2° anno);
Nozioni di biochimica del sistema nervoso (2° anno);
Elettrodiagnostica ed elettroterapia (2° anno);
Elettroencefalografia (2° anno);
Otoneurologia (2° anno);
Neuroftalmologia (2° anno);
Semeiotica del sistema nervoso vegetativo (2° anno);
Psicopatologia (2° anno);
Test mentali (2° anno);
Neuroradiologia (3° anno);
Clinica delle malattie nervose e mentali (1°, 2° e 3° anno);
Dimostrazioni diagnostiche delle malattie neurologiche (3° anno);
Dimostrazioni diagnostiche delle malattie psichiatriche (3° anno);
Igiene mentale e psichiatria sociale (3° anno);
Neuropsichiatria infantile (3° anno);
Elementi di neurochirurgia (3° anno);
Teoria e clinica della riabilitazione (3° anno);
Elementi di psicoterapia (3° anno)".
Art. 515, relativo alle finalita' ed ai titoli di ammissione alla Scuola di specializzazione in Patologia generale e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Finalita' sono quelle di cui all'art. 391.
Possono essere ammessi alla Scuola laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze biologiche o di altre Facolta' nel cui ordinamento degli studi e' inserito l'insegnamento di Patologia generale".