Il catasto viticolo nazionale, di cui ai Regolamenti della Comunita' economica europea n. 24 del 20 aprile 1962, n. 143 del 1 dicembre 1962, n. 92 del 17 agosto 1963 e n. 26 del 28 febbraio 1964, e' istituito e tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla raccolta dei relativi dati provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Lo svolgimento delle operazioni relative alla istituzione del catasto viticolo sara' effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con l'istituto centrale di statistica. Il Ministero e' autorizzato ad avvalersi anche di enti pubblici operanti nel settore agricolo, secondo le modalita' che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione del presente decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Per l'applicazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni, cui sara' fatto fronte a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.