DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 280/1966 - Rettifica di errori nel testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente...

Rettifica di errori nel testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente deroga all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di eta' per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri gener

Numero 280 Anno 1966 GU 18.05.1966 Codice 066U0280

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;280

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, e' rettificato, in conformita' al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:
"Art. 1. - In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 2. - Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di eta', ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici".