IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;.
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la convenzione in data 26 gennaio 1952, per la concessione alla Societa' R.A.I. - Radiotelevisione italiana dei servizi di radioaudizioni, televisione, telediffusione, radiofotografia circolari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni;
Visto lo statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana; approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;
Vista la delibera dell'assemblea della R.A.I. - Radiotelevisione italiana del 2 luglio 1964, con la quale e' stata apportata una modificazione all'art. 15 dello statuto della Societa' stessa, concernente, fra l'altro, la elevazione da 6 a 7 dei membri del Consiglio di amministrazione delegati dal Governo;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965, con il quale e' stata approvata la modifica dell'art. 15 dello statuto predetto;
Ritenuta la necessita' di apportare, in conseguenza dell'avvenuta modifica dello statuto, le opportune modifiche all'art. 5 della convenzione riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione della Societa';
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo della convenzione 26 gennaio 1952 citata nelle premesse, stipulato tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione italiana in data 13 luglio 1965 con il quale viene modificato il primo capoverso dell'art. 5 della convenzione medesima.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1