IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Psicologia sperimentale;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Storia delle dottrine politiche;
Psicologia evolutiva.
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Psicologia sperimentale;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "Audiologia".
Art. 143, relativo agli insegnamenti impartiti nella Scuola di specializzazione in Urologia e' aggiunto quello di: "Anestesiologia e rianimazione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1