E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 16 settembre 1965, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Igiene" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) delle legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico dell'Amministrazione provinciale di Genova, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecento ventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Genova si obbliga a versare allo State sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia i contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi a:
trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i;
posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.