DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1042/1964 - Modificazioni allo statuto del Credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

Numero 1042 Anno 1964 GU 02.11.1964 Codice 064U1042

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-27;1042

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con proprio decreto 5 giugno 1961, n. 595;
Viste le deliberazioni assunte il 26 aprile 1964 dalla, assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 12 (secondo comma), 22 (secondo comma) e 23 (primo e quarto comma) dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono cosi' modificati:
Art. 12, secondo comma: "I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 22, secondo comma: "I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 23, primo comma: "Il Comitato consultivo si compone dal presidente o di chi ne fa le veci, a norma del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario".
Art. 23, quarto comma: "Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".