IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono stati istituiti con effetto dall'anno accademico 1964-1965, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui 40 da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Tenuto conto dei posti di ruolo gia' esistenti e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea, relativamente agli insegnamenti universitari e allo sviluppo della ricerca scientifica;
Ravvisata la necessita' di procedere, intanto, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione di due dei predetti centoventi nuovi posti di professore di ruolo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Due dei centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, fra l'altro, dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65, sono assegnati alle Facolta' di cui appresso, per i corsi di laurea rispettivamente indicati:
Universita' di Bari
Facolta' di Magistero:
per il corso di laurea in materie letterarie posti n. 1
Universita' di Cagliari
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Matematica...... posti n. 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1