DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 328/1968 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Numero 328 Anno 1968 GU 09.04.1968 Codice 068U0328

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di perfezionamento in filologia moderna, annessa alla facolta' di lettere e filosofia e' soppressa e gli articoli da 114 a 118 relativi all'ordinamento della predetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti concernenti l'istituzione del "Corso di perfezionamento della durata annuale delle singole materie oggetto d'insegnamento".

Corso di perfezionamento in singole materie

Art. 114. - Presso la facolta' di lettere della Universita' di Palermo e' istituito un corso di perfezionamento di materie singole. ((La durata del corso e' annuale.
Art. 115. - Possono iscriversi))
al corso i laureati in lettere o in filosofia, a seconda che la materia prescelta per il perfezionamento sia letteraria o filosofica. Oltre che alla materia prescelta i candidati dovranno iscriversi, per la frequenza e per l'esame, a due materie di loro scelta, affini alla materia prescelta per la specializzazione.
Art. 116. - L'attestato di frequenza e di esame verra' rilascialo dopo che il candidato abbia discusso una dissertazione attinente alla materia di specializzazione, dinanzi ad una commissione di sette membri, dei quali almeno quattro professori di ruolo. A tale prova saranno ammessi i candidati che abbiano in precedenza superato gli esami di cui all'art. 115.
Art. 117. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e i vari contributi saranno ridotti alla meta' di quanto previsto per la frequenza al corso di laurea.
Saranno dispensati per intero dalle tasse e dai contributi i candidati che abbiano conseguito la laurea con punti 110 su centodieci e lode, e che siano assegnatari di borse di studio o di perfezionamento.
Art. 118. - Nell'attestato verra' indicata la materia prescelta per il perfezionamento e le votazioni conseguite nei singoli esami e nella prova finale.
Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicheranno le disposizioni generali vigenti.