All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1975, viene aggiunto il seguente terzo comma:
"A decorrere dal 1 ottobre 1966 la Scuola tecnica Industriale di Agnone e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Campobasso, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica gia' in atto".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1975, e' sostituito dal seguente:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato".
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale) n. 8 sezioni.
Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b. t. (triennale) n. 2 sezioni;
riparatore apparecchi radio (triennale).
Art. 3
#Comma 1
Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1975, si applica con effetto dal 1 ottobre 1966 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovi in servizio presso la Scuola professionale coordinata di Agnone derivante dalla trasformazione della preesistente Scuola tecnica per l'industria e l'artigianato, relativamente all'inquadramento nelle cariche corrispondenti.
Art. 4
#Comma 1
Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1975 e' elevato da L. 40.000.000 a L. 231.400.000.
Art. 5
#Comma 1
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1975, dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Campobasso viene sostituita da quella annessa al presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1966.
La maggior spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.