DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1466/1967 - Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gorizia.

Riordinamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gorizia.

Numero 1466 Anno 1967 GU 05.04.1968 Codice 067U1466

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1466

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 743, viene aggiunto il seguente terzo comma:
"A decorrere dal 1 ottobre 1966 la Scuola tecnica industriale di Cormons e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gorizia, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica gia' in atto.


Art. 2

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Comma 1

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 743, e' sostituito dal seguente:
"Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale del settore "gente di mare" con sezione per: radiotelegrafista di bordo (triennale).
Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricisti in b. t. (triennale) n. 2 sezioni.
Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore (triennale) n. 4 sezioni;
tornitore (triennale).


Art. 3

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Comma 1

Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 743, si applica con effetto dal 1 ottobre 1966 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovi in servizio presso la Scuola professionale coordinata di Cormons derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica per l'industria e l'artigianato, relativamente all'inquadramento nelle carriere corrispondenti.


Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1966.
La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.