DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1461/1967 - Istituzione di tre posti di assistente di ruolo convenzionati presso il corso di laurea in lingua e letteratura straniere della facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Padova.

Istituzione di tre posti di assistente di ruolo convenzionati presso il corso di laurea in lingua e letteratura straniere della facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Padova.

Numero 1461 Anno 1967 GU 30.03.1968 Codice 067U1461

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Padova il 14 marzo 1967, nonche' l'unito atto aggiuntivo in data 18 luglio 1967, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario (lettore) presso le cattedre rispettivamente di "Lingua e letteratura francese", "Lingua e letteratura inglese" e "Lingua e letteratura spagnola" della facolta' di economia e commercio, corso di laurea in lingue e letterature straniere, dell'Universita' di Padova.


Art. 2

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Comma 1

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di economia e commercio, corso di laurea in lingue e letterature straniere, dell'Universita' di Padova.


Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare del posto stesso.


Art. 4

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Comma 1

L'Universita' di Padova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti a ciascun titolare dei predetti posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.


Art. 5

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.