A decorrere dal 1 ottobre 1966 le Scuole d'arte di Cagli, Calitri, Castellamonte, Cefalu', Cerreto Sannita, Chiavari, Comiso, Corato, Cortina d'Ampezzo, Forli', Galatina Guidizzolo, L'Aquila, Marino, Parabita Poggiardo, Salerno, Sciacca, Verona sono trasformate in istituti d'arte e ne sono approvati le piante organiche e gli statuti di cui alle tabelle annesse al presente decreto sotto le lettere, rispettivamente A e A', B e B' C e C', D e D', E e E', F e F', G e G', H e H', I e I', L e L', M e M', N e N', 0 e O', P e P', Q e O', R e R', S e S', T e T', U e U.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti d'arte di cui all'articolo precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella V annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa complessiva di L. 1.285.000.000 gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.