Presso le facolta' di agraria puo' essere istituito il corso di laurea in scienze della produzione animale.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato A).
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e' aggiunta la "laurea in scienze della produzione animale".
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 e' integrata nel senso che la facolta' di agraria rilascia anche la laurea in "scienze della produzione animale".
Dopo la tabella XXXI-bis, annessa al citato regio decreto n. 1652 e' inserita, assumendo il numero XXXI-ter, la tabella annessa al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dall'anno accademico 1968-69 e' istituito presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna il corso di laurea in scienze della produzione animale.
Art. 3
#Comma 1
Lo statuto dell'universita' anzidetta, pertanto, e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato B).