IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Il penultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna di esse un unico esame, con una prova scritta ed una orale, alla fine del triennio.
Lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta, non puo' essere ammesso a sostenere la prova orale.
Art. 28, relativo al corso di laurea in lettere, il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti di "storia greca" e di "storia romana" sono scissi nei due insegnamenti distinti e contemporanei di "storia greca" e di "storia romana" (con esercitazioni di epigrafia romana).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1