E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata In Palermo il 22 aprile 1965, nonche' l'annesso atto di rettifica in data 2 luglio 1965, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Istituzioni di diritto pubblico della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Palermo.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane, vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.