IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
23) Geologia regionale;
24) Rilevamento geologico;
25) Arte mineraria;
26) Geotecnica.
L'art. 153, relativa alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. L'iscrizione alla Scuola e' limitata, per ogni anno, a venti allievi".
L'art. 208, relativo alla Scuola di specializzazione in Gerontologia e geriatria e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'iscrizione alla Scuola e' limitata, per Ogni anno accademico, a trenta allievi".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1