IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2369;
Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 50. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per il nuovo ordinamento potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1967-68. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del presente statuto con le modalita' indicate nel precedente comma".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1