IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Scuola non potranno essere iscritti piu' di dieci medici per ciascun anno di corso".
Art. 89, relativo alla Scuola di perfezionamento in Anestesiologia e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Scuola non potranno essere iscritti piu' di dieci medici per ciascun anno di corso".
Art. 98, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diagnostica di laboratorio e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il corso avra' la durata di due anni. L'iscrizione e' limitata per ogni anno accademico a venti allievi".
Art. 104, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Scuola non potranno essere iscritti, piu' di dieci allievi per ciascun anno di corso".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1