DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 175/1966 - Rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504 e 15 dicembre 1965, n. 1495, concernenti la ripartizione dei posti di assistente ordinario istituiti dall'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, e di assegnazione dei rima

Rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504 e 15 dicembre 1965, n. 1495, concernenti la ripartizione dei posti di assistente ordinario istituiti dall'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, e di assegnazione dei rima

Numero 175 Anno 1966 GU 14.04.1966 Codice 066U0175

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;175

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I rimanenti due posti di assistente ordinario dei trecentosessanta non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, istituiti con la legge 12 luglio 1965, n. 874, sono ripartiti, con effetto dal 1 novembre 1965, come segue:


FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Numero dei
posti
Universita' di Padova:
cattedra di Diritto privato comparato 1

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Universita' di Roma:
cattedra di Anestesiologia 1


Art. 2

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Comma 1

Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziarie della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di Clinica dermosifilopatica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.


Art. 3

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Comma 1

Il posto di assistente ordinario, gia' assegnato alla cattedra di Clinica pediatrica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chirurgia pediatrica della stessa Facolta' della medesima Universita' di Napoli.


Art. 4

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Comma 1

Il posto di assistente ordinario, gia' assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II della stessa Facolta' della medesima Universita' di Milano.


Art. 5

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Comma 1

Il posto di assistente ordinario, gia' assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica il della stessa Facolta' della medesima Universita' di Padova.


Art. 6

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Comma 1

Il posto di assistente ordinario riservato per concorso agli assistenti straordinari, gia' assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla cattedra di Economia politica della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Cagliari, in corrispondenza della presenza in servizio dell'assistente straordinario dott. Salvatore Bullita, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Statistica della stessa Facolta' di giurisprudenza della medesima Universita' di Cagliari, dove il predetto dott. Bullita trovasi, in effetti, in servizio.