DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1699/1965 - Istituzione di ventidue nuovi istituti tecnici industriali con decorrenza 10 ottobre 1962.

Istituzione di ventidue nuovi istituti tecnici industriali con decorrenza 10 ottobre 1962.

Numero 1699 Anno 1965 GU 13.04.1966 Codice 065U1699

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1699

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1962 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:

PIEMONTE
1) Asti - per le industrie metalmeccaniche e l'elettrotecnica;
2) Vercelli - per la meccanica;
3) Cuneo - per l'elettrotecnica;
4) Ivrea (Torino) - per la meccanica e l'elettrotecnica.

LOMBARDIA
5) Lodi (Milano) - per la meccanica e l'elettrotecnica;
6) Sondrio - per la meccanica;
7) Pavia - per la meccanica e l'elettrotecnica.

VENETO
8) Bassano del Grappa (Vicenza) - per la meccanica e l'elettrotecnica;
9) Conegliano (Treviso) - per la meccanica e l'elettrotecnica.

FRIULI-VENEZIA GIULIA:
10) Pordenone (Udine) - per le Industrie metalmeccaniche e la chimica industriale.

TOSCANA
11) Piombino (Livorno) - per la meccanica;
12) Carrara (Massa Carrara) - per la chimica industriale.

MARCHE
13) San Severino Marche (Macerata) - per la meccanica e l'elettrotecnica.

LAZIO
14) Frosinone - per la meccanica;
15) Latina - per la meccanica;
16) Viterbo - per la meccanica e l'elettrotecnica.

CAMPANIA
17) Poinigliano d'Arco (Napoli) - per la meccanica;
18) Scafati (Salerno) - per la meccanica e l'elettrotecnica.

CALABRIA
19) Fuscaldo (Cosenza) - per la meccanica.

SICILIA
20) Mazara del Vallo (Trapani) - per la meccanica.
21) Giarre (Catania) - per la meccanica e l'elettrotecnica;
22) Catania - per le industrie metalmeccaniche e la chimica industriale.


Art. 2

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E ed F annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella G, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 116 per l'esercizio finanziario 1962-63 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.