Per ciascun professore di ruolo delle scuole d'istruzione secondaria annesse agli educandati femminili dello Stato sono redatte ogni anno, nel mese stabilito dalle disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria, note di qualifica che si concludono con il giudizio sintetico di "ottimo" o "valente" o "buono" o "sufficiente" o "insufficiente". Le note si riferiscono all'anno scolastico nel quale sono compilate.
Il giudizio deve essere motivato.
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I - DARIE ANNESSE AGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO
Art. 1
#Comma 1
Redazione delle note
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Organo competente
Comma 2
Le note di qualifica sono redatte dalla direttrice dell'educandato la quale formula anche il giudizio sintetico.
Nel caso in cui la direzione delle scuole sia affidata a un preside, le note e il giudizio sono di competenza di quest'ultimo.
Art. 3
#Comma 1
Comunicazione del giudizio
Comma 2
Il giudizio sintetico e' comunicato su apposito modulo al professore che lo sottoscrive per presa visione.
Qualora ne faccia richiesta, il professore ha diritto di prendere integrale visione anche delle note di qualifica, sempre che abbia avanzato ricorso ai sensi del successivo art. 4.
Art. 4
#Comma 1
Ricorso
Comma 2
Contro il giudizio sintetico e' ammesso ricorso secondo le disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria.
Art. 5
#Comma 1
Professori non di ruolo
Comma 2
Per le note di qualifica relative ai professori non di ruolo degli educandati, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, salvo quanto disposto dal successivo art. 6.
Art. 6
#Comma 1
Ricorso dei professori non di ruolo
Comma 2
Contro il giudizio attribuitogli Il professore non di ruolo ha facolta' di ricorrere secondo le disposizioni vigenti per i professori non di ruolo delle altre scuole statali di Istruzione secondaria.
Comma 3
TITOLO II - RAPPORTO INFORMATIVO PER LE MAESTRE ISTITUTRICI DEGLI EDUCANDATI
Art. 7
#Comma 1
Redazione del rapporto
Comma 2
Per ogni maestra Istitutrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato, e' redatto, nel mese di agosto di ogni anno, un rapporto informativo, che si riferisce all'anno scolastico nel quale e' compilato.
Il rapporto informativo e' compilato secondo il modello allegato al presente decreto, sulla base dei seguenti elementi di giudizio:
preparazione e capacita' professionale;
attitudine all'esercizio della funzione educativa;
attitudine e preparazione allo svolgimento di funzioni didattiche;
doti intellettuali e di cultura.
Il rapporto informativo si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo" o "distinto" o "buono" o "mediocre" o "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Art. 8
#Comma 1
Organo competente
Comma 2
Il rapporto informativo e' redatto dalla direttrice dell'educandato, la quale formula anche il giudizio complessivo.
Art. 9
#Comma 1
Comunicazione
Comma 2
Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo alla maestra istitutrice, che lo sottoscrive per presa visione.
Qualora ne faccia richiesta, la maestra istitutrice ha diritto di prendere integrale visione anche del rapporto informativo.
Art. 10
#Comma 1
Ricorso
Comma 2
La maestra istitutrice ha facolta' di ricorrere, contro il giudizio complessivo, al provveditore agli studi.
Il ricorso, indirizzato al provveditore agli studi, deve essere presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo, alla direttrice che lo inoltra senza indugio.
La decisione del provveditore agli studi e' provvedimento definitivo.
Art. 11
#Comma 1
Maestre istitutrici non di ruolo
Comma 2
Le disposizioni del presente titolo II si applicano anche alle maestre istitutrici non di ruolo.