IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18, relativo alle propedeuticita' di esami nel corso di laurea in Scienze politiche e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:
"Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
13) Semeiotica chirurgica.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
23) Chimica industriale;
24) Chimica quantistica;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica delle sostanze naturali.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
24) Spettroscopia molecolare;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica dello stato solido;
27) Cristallografia.
L'insegnamento complementare di Spettroscopia e' soppresso.
Art. 92, relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia".
Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1