A decorrere dal 1 gennaio 1965 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1965, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati dovuta all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, fissata nel 2,80 per cento delle retribuzioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, e' ridotta all'1,80 per cento delle retribuzioni, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,20 per cento a carico dei dirigenti e impiegati dell'agricoltura.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1