IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 76, 77 e 78, relativi alla Scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in Pediatria
Art. 76. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la Scuola di specializzazione in pediatria.
Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso.
Art. 77. - La Scuola ha la durata di tre anni.
Art. 78. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (neonatale e prima infanzia);
Genetica umana;
Embriologia ed anatomia;
Fisiologia;
Biochimica applicata;
Puericultura;
Immunologia e microbiologia.
2° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (seconda infanzia);
Puericultura e medicina preventiva;
Malattie infettive (batteriche);
Semeiotica pediatrica;
Endocrinologia pediatrica;
Radiologia;
Psicologia e neuropsichiatria infantile;
Cardiologia.
3° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (terza infanzia);
Semeiotica funzionale;
Malattie infettive (virali);
Clinica chirurgica pediatrica;
Dermatologia;
Otorinolaringologia pediatrica;
Ortopedia;
Oculistica;
Legislazione in rapporto al bambino.
Gli specializzandi sono inoltre tenuti alla frequenza obbligatoria continua, a turno, nei diversi reparti, alla frequenza ai seminari interni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, alla collaborazione al servizio di guardia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1