E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 11 dicembre 1965 tra l'Universita' degli studi di Trieste, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste intesa al mantenimento della Facolta' di medicina e chirurgia limitata alt 1° biennio, che viene istituita a norma del seguente articolo 2 presso l'Universita' di Trieste.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Trieste e' costituita la Facolta' di medicina e chirurgia, limitata allo biennio.
Art. 3
#Comma 1
Alla Facolta' di, medicina e chirurgia e' attribuito un posto di professore di ruolo mediante modifica al riparto dei posti assegnati alla Facolta' di farmacia dell'Universita' di Trieste.
Art. 4
#Comma 1
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.