Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1906, per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce della tariffa n. ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi comunitari, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure:
lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato dei Lussemburgo;
lire 324 per 100 k all'importazione dalla Repubblica Francese;
lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.
Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui I predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:
franchi belgi 130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;
franchi francesi 2.34 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese;
fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, per le destrine, amidi e fecola solubili o torrefatte (voce della tariffa n. 35.05-A) provenienti da Paesi non comunitari, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.020 per 100 kg.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.