DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1680/1965 - Istituzione di tasse compensative sulle destrine, amidi 9 fecole solubili o torrefatte.

Istituzione di tasse compensative sulle destrine, amidi 9 fecole solubili o torrefatte.

Numero 1680 Anno 1965 GU 17.03.1966 Codice 065U1680

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1680

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1906, per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce della tariffa n. ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi comunitari, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure:
lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato dei Lussemburgo;
lire 324 per 100 k all'importazione dalla Repubblica Francese;
lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.
Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui I predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:
franchi belgi 130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;
franchi francesi 2.34 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese;
fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.


Art. 2

#

Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, per le destrine, amidi e fecola solubili o torrefatte (voce della tariffa n. 35.05-A) provenienti da Paesi non comunitari, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.020 per 100 kg.


Art. 3

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.