IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 12 e 13 sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Art. 13 (gia' art. 12). - L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta svolta dal candidato in una delle materie di esame, escluse le Istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue.
Art. 14 (gia' art. 13). - I diplomati della Scuola di statistica sono ammessi al terzo anno della laurea in Economia e commercio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1