E' prorogata fino al 31 dicembre 1966 la esclusione dell'applicabilita' della disciplina prevista dalla legge 15 settembre 1964, n. 755, disposta, per gli apparecchi televisivi e per i motoveicoli di cilindrata non superiore ai 200 c.c., con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1964, n. 1504.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e ha effetto dal 23 gennaio 1966.