All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, viene aggiunto il seguente terzo comma:
"A decorrere dal 10 ottobre 1964 la scuola tecnica commerciale di Villafranca Veronese e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato per il commercio di Verona, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola tecnica in atto".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, e' sostituito dal seguente:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori del commercio".
Esso e' costituito da una scuola professionale per attivita' e impieghi commerciali, con sezioni per:
addetto alla segreteria d'azienda (triennale) - n. 4 sezioni;
addetto alla contabilita' d'azienda (triennale) - n. 3 sezioni;
applicato ai servizi amministrativi (biennale) - n. 3 sezioni;
stenodattilografo (biennale).
Art. 3
#Comma 1
Il disposto dell'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica si applica con effetto dal 1 ottobre 1964 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Villafranca Veronese, derivante dalla trasformazione della preesistente scuola tecnica commerciale statale.
Art. 4
#Comma 1
Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, e' elevato da L. 52.200.000 a L. 161.200.000.
Art. 5
#Comma 1
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, dell'Istituto professionale per il commercio di Verona viene sostituita da quella annessa al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1964.
La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.