A decorrere dal 1 ottobre 1962 e' istituita in San Pellegrino Terme (Bergamo) una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione si Istituto professionale alberghiero si Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.
Esso e' costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi alberghieri di sala bar (biennale);
addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo (triennale).
Art. 3
#Comma 1
Presso l'Istituto possono essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.
Art. 4
#Comma 1
Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Art. 5
#Comma 1
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istituzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengano fissate le particolari modalita' di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'Istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potra' provvedersi all'Istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
Art. 6
#Comma 1
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.
I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, da preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
Art. 7
#Comma 1
L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Art. 8
#Comma 1
L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.
Art. 9
#Comma 1
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilita'; nozioni di enologia: amministrazione alberghiera; merceologia; igiene professionale; lingue estere; dattilografia; religione; educazione fisica.
Art. 10
#Comma 1
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.
Art. 11
#Comma 1
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.
Art. 12
#Comma 1
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Art. 13
#Comma 1
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.
Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Art. 14
#Comma 1
Istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte dei Consigli quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.
Art. 15
#Comma 1
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per associarsi del regolare andamento della gestione dallo Istituto.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Art. 16
#Comma 1
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Art. 17
#Comma 1
A capo dell'Istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.
A capo di ogni scuola e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretto.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.
Presso l'istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede; dai direttori di scuole o da uno o piu' insegnanti tecnici pratici.
Il Consiglio di presidenza, coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e da parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Art. 18
#Comma 1
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnamenti di ruolo degli Istituti professionali alberghieri per il turismo, per il commercio e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora, se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1961, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Art. 19
#Comma 1
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attivita' svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1031.
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
Art. 20
#Comma 1
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' dell'istruzione professionale.
In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione puo' assumere in servizio esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino Scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla Presidenza, sia alle Scuole della sede centrale sia quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Art. 21
#Comma 1
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Art. 22
#Comma 1
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 45.300.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni.
Art. 23
#Comma 1
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 1 marzo 1931, n. 383.
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sul cap. 118-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito nel sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 settembre 1962
SEGNI
GUI - TAVIANI - TREMELLONI - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 99. - DI PRETORO