E' istituita nella citta' dell'Aquila una libera Universita' con la Facolta' di magistero e la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'ingegneria.
E' approvato lo statuto della libera Universita' dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Universita' anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, e' trasformato in Facolta' della libera Universita' dell'Aquila.
Sono devoluti alla libera Universita' dell'Aquila i contributi attualmente corrisposti dal Consorzio costituitosi per l'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.
Il patrimonio, mobile ed immobile, del predetto Istituto e' devoluto alla libera Universita' alla quale e' mantenuta altresi' l'assegnazione degli immobili di proprieta' degli Enti locali in uso all'Istituto di magistero.